• accesso civico “semplice”, regolato dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs 33/2013, per il quale “l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”;

 

  • accesso civico “generalizzato” , previsto dal comma 2 del citato art. 5, per il quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis

 

 

 

REGISTRO DEGLI ACCESSI (art. 5, co.2, d.lgs. n. 33/2013) 
Linee guida A.N.AC (Delibera n. 1309/2016)

 

Anno Documento
2020
2019

 

 

 

 

 

 

 

 

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